Le criticita' del decreto Cura Italia sotto il profilo fiscale
Il DL Curaitalia ha individuato le linee di intervento immediate per tentare di fronteggiare l’emergenza. Sostegno all’occupazione, provvedimenti di sospensione delle scadenze sul lato fiscale, moratoria bancaria per i mutui prima casa (Fondo Gasparrini) e per le imprese, interventi sul FCG. Molte le lacune e i dubbi, naturalmente, che si ritiene possano essere colmati e chiariti con provvedimenti integrativi e decreti attuativi di dettaglio.
> Cosa prevede il decreto Cura Italia
Si segnala, in particolare, quanto segue:
Contribuenti con rinvio scadenze per versamenti fiscali e contributivi di cui all’art. 62 comma 2. Individuazione soglia 2 milioni. In riferimento al bilancio in IV direttiva, si tratta dei ricavi in A1 oppure del totale ricavi? I ricavi comprendono anche i proventi della gestione finanziaria e straordinaria?
Per le filiere più colpite (art. 61) e per i sotto soglia 2 milioni ex art. 62 comma 2 è necessario che l’AdE confermi che i sospesi non sono tenuti al versamento dello 0,4% da effettuare al 31.05.2020
Credito imposta botteghe e negozi (art. 66). Per immobili classati C/1 credito imposta al conduttore pari al 60% del canone. La fruibilità è limitata a questa sola tipologia catastale e, poiché i versamenti sono sospesi per moltissimi dei soggetti che operano nei C/1, il credito di imposta, seppur fruibile dal 25 marzo, non porta liquidità immediata al beneficiario.
L’impianto della norma deve essere radicalmente ribaltato, riconoscendo il credito di imposta al proprietario nella medesima misura del 60%; tale credito potrebbe poi essere trasferito alla banca, garantendo quindi liquidità al proprietario e ottenendo che:
- il locatore, senza ingaggiare inutili battaglie con il conduttore, riceve 60% del canone dalla banca grazie al trasferimento del credito (stesso meccanismo dei crediti da 730 rimborsati dal datore di lavoro ai dipendenti) e 40% dal conduttore; quest’ultimo si vede ridotto significativamente il canone senza dover attendere i versamenti di imposta per spendere il credito;
- più probabilmente il punto di incontro diventa una spartizione del 40% non coperto dal credito di imposta, con ripartizione 50-50, con accordo di riduzione del canone notificato all’AdE; il locatore fruirebbe di liquidità per 60 + 20 = 80. Il conduttore pagherebbe solo 20.
Evidenti i vantaggi anche per l’Erario, che verrebbe a percepire le imposte pagate dalla proprietà sull’80/100% del canone, evitando il riposizionamento dei canoni al 30 - 40% come pare stia avvenendo e la certa diminuzione del gettito da questo comparto.
Credito imposta sanificazione (art. 65). In attesa del decreto attuativo.
Per il rinvio dei pagamenti delle cartelle esattoriali bisogna porre particolare attenzione ai piani di dilazione. Il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza del piano (marzo, aprile, maggio già sono tre!). Si richiede la posposizione delle tre rate in fondo al piano di dilazione.
Ci sono palesi e continue violazioni dello Statuto del contribuente che richiede, per ogni norma, la segnalazione seppur sintetica della materia trattata. L’ art. 68, c.3 è un manifesto vivente di quel che sta accadendo (manca l’anno e poi … provare a leggere per credere).
Sono stati dimenticati nella sospensione termini:
- avvisi bonari;
- accertamenti pendenti (o esecutivi);
- contraddittori e rateazioni di adesioni già sottoscritte.
Pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio). Le sospensioni sono rispettivamente per 3 e 2 mesi; per questi provvedimenti non è previsto il ravvedimento e il mancato pagamento di una cartella cancella i benefici, circostanza che appare intollerabile in questo contesto. Anche in questo caso la rata “saltata” potrebbe essere posposta alla fine delle rateazioni previste.
Disparità di trattamento fra Amministrazione Finanziaria e contribuenti nella sospensione dei termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso: per gli uffici al 31 maggio (quindi in realtà 1° giugno, il 31 maggio cade di domenica) mentre per i contribuenti al 15 aprile 2020.
In generale, per i termini di cui sopra è prevista una sospensione di 38 giorni; in analogia a quelli previsti per il periodo feriale, i 38 giorni andrebbero ragionevolmente addizionati ai 60; se si tratta invece di differimento, tutte le notifiche del periodo 10 gennaio – 16 febbraio andrebbero in blocco e senza scaglionamento al 16 aprile.
Rinvio biennale dell’azione accertatrice dell’A.F., Art. 67 u.c. La disposizione stabilisce una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, per tutta la materia in scadenza al 31 dicembre 2020. In realtà, come visto, la sospensione dei termini concessa dal Dl 18/2020 ai contribuenti risulta di pochi mesi (marzo, aprile per altri tributi, maggio in taluni casi).
Il problema non nasce dal Dl di questi giorni, ma da una norma “distorsiva” (Dlgs 159/2015) già asimmetrica e nettamente a favore dell’amministrazione finanziaria e ora ripescata per la circostanza, al limite della legittimità: la concessione in un periodo emergenziale di una sospensione di 2 – 3 mesi significa proroga biennale della decadenza dall’azione accertatrice per l’A.F. Letto in altra maniera significa, grosso modo, che i dipendenti dell’AF sono più lenti 8 - 12 volte rispetto agli altri. Non dovrebbero subire il rinvio biennale i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di Euro (nessuna sospensione) e i sospesi che, facoltativamente, procedono all’effettuazione dei versamenti in termine.
Trasformazione delle anticipate in credito di imposta, Art.55. La misura, positiva in prima lettura, si rivela in realtà troppo timida per incidere effettivamente in supporto alla liquidità disponibile. Il credito di imposta da trasferimento delle anticipate, in caso di cessione di crediti inesigibili per € 1mln, produce credito per 48k. Il 20% andrebbe alzato a livelli più significativi.
La moratoria dei debiti bancari non opera a favore degli enti del terzo settore, completamente ed inspiegabilmente dimenticati.
Luigi Troiani, dottore commercialista, revisore legale, esercita l’attività professionale dal 1989 con proprio studio in Roma in materia fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e contrattuale.
o